“Bonus sociale per i rifiuti” e Agevolazioni comunali
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato in G.U. il 13 marzo u.s., è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (“bonus sociale rifiuti”), previsto dall’art. 57-bis c. 2 del DL n. 14/2019.
Il decreto prevede l’applicazione automatica del bonus (pari al 25% della TARI), dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico.
Tale bonus è finanziato con l’istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici (UR3,a), che ARERA ha inizialmente determinato in 6 €/utenza (Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15 aprile 2025).
Entro il 31 dicembre 2025, ARERA dovrà definire, tra l’altro, le modalità applicative per il riconoscimento del predetto bonus agli aventi diritto ed eventuali meccanismi di gradualità nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie.
Considerate le evidenti criticità ed incertezze correlate all’effettiva applicazione del “bonus” per l’anno 2025, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025, sono state apportate modificazioni all’art. 23 disciplinante altresì le agevolazioni TARI correlate all’ISEE, prevedendo che:
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 23 comma 6bis del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), sono state adottate le seguenti disposizioni di coordinamento fra quanto stabilito dai provvedimenti attuativi del “bonus sociale per i rifiuti” emanati da ARERA e le disposizioni Regolamentari, per l’applicazione delle agevolazioni economico-sociali coperte con risorse del bilancio comunale:
a) nelle more del riconoscimento del bonus sociale rifiuti calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026, la percentuale di riduzione dell’agevolazione comunale TARI per la prima fascia ISEE (da 0 a 9.530,00 €) è da intendersi pari al 75%, ovverossia il 100% della parte eccedente l’ipotetico bonus sociale rifiuti di competenza del 2025, erogato nel 2026;
b) le agevolazioni comunali previste nell’art. 23 del Regolamento sono estese alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, in analogia a quanto previsto per il bonus sociale;
c) è confermata l’applicazione delle agevolazioni anche alla componente TEFA;
d) in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 10.6 del TUBR, l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà prioritariamente portato in compensazione con eventuali omessi/parziali pagamenti relativi alla TARI 2025, per la parte eccedente l’eventuale riconoscimento dell’agevolazione comunale, previo invio al beneficiario di apposita comunicazione, con la quale verrà contestualmente riscontrata l’eventuale istanza di agevolazione comunale presentata entro il 31 ottobre 2025;
e) qualora il pagamento della TARI 2025 per la parte eccedente il riconoscimento dell’agevolazione comunale fosse regolare, l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà riconosciuto entro il 30 giugno 2026, sulla prima rata utile, ovvero, in subordine, tramite rimessa diretta, come statuito dall’art. 10 del TUBR;
g) le istanze di agevolazione TARI 2025 comunali saranno conseguentemente riscontrate nell’anno 2026, successivamente al ricevimento degli elenchi dei potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti.”
Delibera Giunta Comunale n.312 del 23-12-2025
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